OPERA PIA "BENIAMINO DELL'ANNA"

----------Un'istituzione primaria per la storia galugnanese del 900 è certamente l'Opera Pia "Beniamino Dell'Anna", il nome è quello del suo fondatore e benefattore (6).

----------Il testamento ha uno strascico giudiziario che si protrae dal 1925, anno di morte del Dell'Anna, al 1930. Il contendere è fra i pronipoti e il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia al quale la sentenza è favorevole ,

----------Dallo statuto si evincono chiaramente nascita e finalità

 

CAPO I

Art. 1

La Casa di Riposo "Beniamino dell'Anna", fondata nel 1908 dal Sig. B. Dell'Anna, ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 30.6.1927 è un'Istituzione di diritto privato senza scopo di lucro che ha lo scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza educativa, religiosa, morale e materiale degli anziani poveri di ambo i sessi della Frazione di Galugnano. Le finalità dell'Ente si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia. I poveri che non abbiano parenti cui sia imposto dalla legge o siano in grado di provvedere al loro sostentamento, saranno accolti gratuitamente. Se godono di una pensione (invalidità, vecchiaia, ecc;) devono versare alla Cassa dell'Ente non meno dei 3/4 della pensione goduta. Ove si ritenesse vantaggioso, potrà Essere annessa anche una Scuola Materna, riconosciuta a norma di legge.

Art. 2

La Casa di Riposo provvede ai suoi fini istituzionali mediante le rendite patrimoniali e le rette a carico degli assistiti o di Enti o Comuni. La Casa di Riposo ha sede in Galugnano, Frazione del Comune di S. Donato di Lecce, in Piazza Vittorio Emanuele II. Il patrimonio della Casa di Riposo "Beniamino Dell'Anna" è costituito dai beni mobili ed immobili rinvenienti dal lascito effettuata dal Fondatore.

Art. 3

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali. Entro il limite dei posti e delle strutture disponibili, possono essere ricoverati anche anziani in grado dì pagare per intero gli effettivi costi dell'assistenza ricevuta.

Art. 4

Le norme per il ricovero degli anziani e le garanzie per il pagamento delle rette saranno determinate dal Regolamento.

La misura delle rette è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Secondo le norme che saranno stabilite dal Regolamento, ai ricoverati sarà data la possibilità dì espletare piccoli lavori adatti al loro stato fisico e mentale nell'ambito della Casa, ai fini della loro personale realizzazione e dell' inserimento nel contesto sociale.

Art. 6

I ricoverati possono essere dimessi per cattiva condotta nei casi e nei modi da determinarsi nel Regolamento.

Lo stesso Regolamento disciplina le forme di partecipazione alla gestione sociale e l'organizzazione della Casa di Riposo da parte degli utenti e delle istituzioni di volontariato in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Quando un ricoverato, per il quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente la Casa di Riposo o ne sia dimesso, devesi informare l'Ente e il Comune di appartenenza.

 

CAPO II

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

La Casa dì Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che è di diritto l'Arcivescovo di Otranto od un suo Delegato. I Consiglieri sono nominati:

.  due dall'Amministrazione Comunale di S. Donato fra i cittadini di Galugnano;

.  due dall'Arcivescovo di Otranto in rappresentanza del Clero dello stesso Comune o della Caritas
o del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 9

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti tra le persone più
conosciute per capacità amministrativa e per specchiata e limpida moralità.

Pertanto non potranno far parte di detto Consiglio coloro che abbiano riportato condanne penali, di alcun tipo, e che abbiano subito procedure esecutive mobiliari o immobiliari.

Art. 10

II Presidente, nella prima riunione, nomina il Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione.

Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente avrà cura di dare comunicazione scritta alle suddette Autorità perché provvedano alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dì Amministrazione.

Art. 12

Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

 

CAP III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo possibilmente tre volte all'anno e in ogni caso per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano particolari motivi, sia su invito del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio.

Art. 14

Gli avvisi per la convocazione del Consiglio devono pervenire ai Componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione a distanza di ventiquattro ore.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con Fintervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno con appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze son sono computabili nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla deliberazione.

Art. 16

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro
che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuta di firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 17

II Consiglio provvede all'ordinaria gestione della Casa di Riposo ed al suo regolare
funzionamento.

Delibera i bilanci ed i conti consuntivi. Amministra il patrimonio.

Promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto. Nomina, sospende o licenzia gli impiegati ed i salariati.

Delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Casa di Riposo, ivi compresa l'accettazione dei lasciti, donazioni e legati, salva l'autorizzazione delle competenti Autorità.

 

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 18

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

di rappresentare la Casa di Riposo e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal
Consiglio.

.  di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i
provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in
Adunanza da convocarsi entro breve termine.

 

CAPO V

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere della Casa
dì Riposo se non muniti della firma del Presidente e del Segretario.

Art. 20

La pianta organica, ì modi dì nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 21

II servizio di Tesoreria è affidato ad un Esattore proprio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale si può conferire un compenso, o ad un Istituto bancario o di credito avente un proprio sportello in Galugnano.

Art. 22

Gli amministratori per il servizio della Casa di Riposo possono avvalersi dell'opera delle Suore e di un Cappellano.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Norma transitoria)

All'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica cesserà dalle funzioni e si provvederà alla nomina del nuovo organo amministrativo a norma del precedente articolo 8.

In ogni caso gli Amministratori uscenti rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 24

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e ss. del Codice Civile e le disposizioni testamentarie del fondatore B. Dell'Anna.

Figura 1 Opera Pia "Beniamino Dell'Anna"

 

 

  L'architettura dell'opera ben si evince dall'indice:

Pag.

Introduzione

5

Premessa

7

Jesus Maria - 1591 -

9

Capitolo Primo - La preistoria

11

Capitolo Secondo - Dalla preistoria alla fine del Medioevo

31

Capitolo Terzo - Il Cinquecento

73

Capitolo Quarto - Il Seicento

113

Capitolo Quinto - Il Settecento

143

Capitolo Sesto - L'Ottocento

173

Capitolo Settimo - Il Novecento

253

Capitolo Ottavo (Appendice finale) - Il dialetto galugnanese. Usi e costumi...  

403

Conclusioni

451

Bibliografia

453