OPERA PIA "BENIAMINO DELL'ANNA"
----------Un'istituzione
primaria per la storia galugnanese del 900 è certamente l'Opera Pia
"Beniamino Dell'Anna", il nome è quello del suo fondatore e
benefattore (6).
----------Il testamento ha
uno strascico giudiziario che si protrae dal 1925, anno di morte del
Dell'Anna, al 1930. Il contendere è fra i pronipoti e il Consiglio di
Amministrazione dell'Opera Pia al quale la sentenza è favorevole ,
----------Dallo statuto si
evincono chiaramente nascita e finalità
CAPO I
Art. 1
La Casa di Riposo "Beniamino dell'Anna", fondata nel
1908 dal Sig. B. Dell'Anna, ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto
del 30.6.1927 è un'Istituzione di diritto privato senza scopo di lucro
che ha lo scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento ed
all'assistenza educativa, religiosa, morale e materiale degli anziani
poveri di ambo i sessi della Frazione di Galugnano. Le finalità
dell'Ente si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia. I poveri che
non abbiano parenti cui sia imposto dalla legge o siano in grado di
provvedere al loro sostentamento, saranno accolti gratuitamente. Se
godono di una pensione (invalidità, vecchiaia, ecc;) devono versare alla
Cassa dell'Ente non meno dei 3/4 della pensione goduta. Ove si ritenesse
vantaggioso, potrà Essere annessa anche una Scuola Materna, riconosciuta
a norma di legge.
Art. 2
La Casa di Riposo provvede ai suoi fini istituzionali
mediante le rendite patrimoniali e le rette a carico degli assistiti o
di Enti o Comuni. La Casa di Riposo ha sede in Galugnano, Frazione del
Comune di S. Donato di Lecce, in Piazza Vittorio Emanuele II. Il
patrimonio della Casa di Riposo "Beniamino Dell'Anna" è costituito dai
beni mobili ed immobili rinvenienti dal lascito effettuata dal
Fondatore.
Art. 3
Non possono essere ricoverate persone affette da
malattie contagiose o mentali. Entro il limite dei posti e delle
strutture disponibili, possono essere ricoverati anche anziani in grado
dì pagare per intero gli effettivi costi dell'assistenza ricevuta.
Art. 4
Le norme per il ricovero degli anziani e le garanzie
per il pagamento delle rette saranno determinate dal Regolamento.
La misura delle rette è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 5
Secondo le norme che saranno stabilite dal Regolamento,
ai ricoverati sarà data la possibilità dì espletare piccoli lavori
adatti al loro stato fisico e mentale nell'ambito della Casa, ai fini
della loro personale realizzazione e dell' inserimento nel contesto
sociale.
Art. 6
I ricoverati possono essere dimessi per cattiva
condotta nei casi e nei modi da determinarsi nel Regolamento.
Lo stesso Regolamento disciplina le forme di
partecipazione alla gestione sociale e l'organizzazione della Casa di
Riposo da parte degli utenti e delle istituzioni di volontariato in
conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7
Quando un ricoverato, per il quale sussista tuttora il
bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente la Casa di
Riposo o ne sia dimesso, devesi informare l'Ente e il Comune di
appartenenza.
CAPO II
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 8
La Casa dì Riposo è retta da un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che è
di diritto l'Arcivescovo di Otranto od un suo Delegato. I Consiglieri
sono nominati:
. due dall'Amministrazione Comunale di S. Donato
fra i cittadini di Galugnano;
. due dall'Arcivescovo di Otranto in
rappresentanza del Clero dello stesso Comune o della Caritas
o del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Art. 9
I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno
essere scelti tra le persone più
conosciute per capacità
amministrativa e per specchiata e limpida moralità.
Pertanto non potranno far parte di detto Consiglio
coloro che abbiano riportato condanne penali, di alcun tipo, e che
abbiano subito procedure esecutive mobiliari o immobiliari.
Art. 10
II Presidente, nella prima riunione, nomina il
Segretario.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa
le veci il Consigliere più anziano.
Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in
carica cinque anni e possono essere sempre riconfermati senza
interruzione.
Alla scadenza del mandato del Consiglio di
Amministrazione il Presidente avrà cura di dare comunicazione scritta
alle suddette Autorità perché provvedano alla nomina dei componenti del
nuovo Consiglio.
Art. 11
I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza
giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono
dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio dì
Amministrazione.
Art. 12
Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono
gratuite.
CAP III
ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 13
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono
ordinarie e straordinarie.
Le prime avranno luogo possibilmente tre volte all'anno
e in ogni caso per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano particolari motivi,
sia su invito del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di
almeno tre componenti del Consiglio.
Art. 14
Gli avvisi per la convocazione del Consiglio devono
pervenire ai Componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima
della data fissata.
In caso di urgenza, è ammessa la convocazione a
distanza di ventiquattro ore.
Art. 15
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con
Fintervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a
maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si fanno con appello nominale o a voti
segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni
concernenti persone.
Ai fini della determinazione della validità delle
adunanze son sono computabili nel numero dei componenti del Consiglio
coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla
deliberazione.
Art. 16
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal
Segretario e sono firmati da tutti coloro
che sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si
rifiuta di firmare, ne viene fatta menzione.
Art. 17
II Consiglio provvede all'ordinaria gestione della Casa
di Riposo ed al suo regolare
funzionamento.
Delibera i bilanci ed i conti consuntivi. Amministra il
patrimonio.
Promuove, quando occorra, le modificazioni dello
Statuto. Nomina, sospende o licenzia gli impiegati ed i salariati.
Delibera, in genere, su tutti gli affari che
interessano la Casa di Riposo, ivi compresa l'accettazione dei lasciti,
donazioni e legati, salva l'autorizzazione delle competenti Autorità.
CAPO IV
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Art 18
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
. di rappresentare la Casa di Riposo e
di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal
Consiglio.
. di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed
i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i
provvedimenti
reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in
Adunanza da convocarsi entro breve termine.
CAPO V
AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Art. 19
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale
di scarico per il Tesoriere della Casa
dì Riposo se non muniti della
firma del Presidente e del Segretario.
Art. 20
La pianta organica, ì modi dì nomina, i doveri, i
diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal
Regolamento interno.
Art. 21
II servizio di Tesoreria è affidato ad un
Esattore proprio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al
quale si può conferire un compenso, o ad un Istituto bancario o di
credito avente un proprio sportello in Galugnano.
Art. 22
Gli amministratori per il servizio della Casa di Riposo
possono avvalersi dell'opera delle Suore e di un Cappellano.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 (Norma transitoria)
All'entrata in vigore del presente statuto, il
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica cesserà dalle
funzioni e si provvederà alla nomina del nuovo organo amministrativo a
norma del precedente articolo 8.
In ogni caso gli Amministratori uscenti rimangono in
carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 24
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si
osservano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e ss. del
Codice Civile e le disposizioni testamentarie del fondatore B.
Dell'Anna.

Figura 1 Opera Pia "Beniamino Dell'Anna"