Un'istituzione primaria per la storia galugnanese del Novecento è certamente l'Opera Pia "Beniamino Dell'Anna": il nome è quello del suo fondatore e benefattore.

Il testamento ha uno strascico giudiziario che si protrae dal 1925, anno di morte di Dell'Anna, al 1930. Il contendere è fra i pronipoti e il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia, al quale la sentenza è favorevole. Dallo statuto si evincono chiaramente nascita e finalità dell'ente.

Opera Pia Beniamino Dell'Anna
Opera Pia "Beniamino Dell'Anna".

Statuto

Capo I

Art. 1 — La Casa di Riposo "Beniamino Dell'Anna", fondata nel 1908 dal Sig. B. Dell'Anna ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 30.6.1927, è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro che ha lo scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento e all'assistenza educativa, religiosa, morale e materiale degli anziani poveri di ambo i sessi della Frazione di Galugnano. Le finalità dell'Ente si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia. I poveri privi di parenti tenuti o in grado di provvedere al loro sostentamento sono accolti gratuitamente; chi gode di una pensione deve versare alla Cassa dell'Ente non meno dei 3/4 della pensione goduta. Ove ritenuto vantaggioso, potrà essere annessa anche una Scuola Materna riconosciuta a norma di legge.

Art. 2 — La Casa di Riposo provvede ai suoi fini mediante le rendite patrimoniali e le rette a carico degli assistiti o di Enti o Comuni. Ha sede in Galugnano, Frazione del Comune di San Donato di Lecce, in Piazza Vittorio Emanuele II. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili rinvenienti dal lascito del Fondatore.

Art. 3 — Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali. Entro il limite dei posti disponibili, possono essere ricoverati anche anziani in grado di pagare per intero i costi dell'assistenza ricevuta.

Art. 4 — Le norme per il ricovero e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate dal Regolamento; la misura delle rette è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 — Secondo le norme del Regolamento, ai ricoverati è data la possibilità di svolgere piccoli lavori adatti al loro stato fisico e mentale, ai fini della loro realizzazione personale e dell'inserimento sociale.

Art. 6 — I ricoverati possono essere dimessi per cattiva condotta nei casi e modi determinati dal Regolamento, che disciplina anche le forme di partecipazione alla gestione sociale da parte di utenti e volontariato.

Art. 7 — In caso di abbandono volontario o dimissione di un ricoverato bisognoso di assistenza pubblica, va informato l'Ente e il Comune di appartenenza.

Capo II — Del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 — La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, compreso il Presidente (di diritto l'Arcivescovo di Otranto o un suo delegato): due consiglieri nominati dall'Amministrazione Comunale di San Donato fra i cittadini di Galugnano, due dall'Arcivescovo di Otranto in rappresentanza del Clero, della Caritas o del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 9 — I membri devono essere scelti fra persone note per capacità amministrativa e specchiata moralità; non possono farne parte coloro che abbiano riportato condanne penali o subito procedure esecutive.

Art. 10 — Il Presidente nomina il Segretario nella prima riunione. Presidente e Consiglieri durano in carica cinque anni, sempre riconfermabili.

Art. 11 — I membri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 12 — Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite.

Capo III — Adunanze e attribuzioni del Consiglio

Art. 13 — Le adunanze sono ordinarie (almeno tre l'anno, per l'approvazione dei bilanci) e straordinarie.

Art. 14 — Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno cinque giorni prima; in caso di urgenza è ammessa la convocazione a 24 ore.

Art. 15 — Le deliberazioni richiedono la presenza della metà più uno dei componenti e la maggioranza assoluta degli intervenuti; si vota a scrutinio segreto sulle questioni concernenti persone.

Art. 16 — I processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 17 — Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria, delibera bilanci e conti consuntivi, amministra il patrimonio, promuove modifiche statutarie, nomina o licenzia il personale e delibera su lasciti, donazioni e legati.

Capo IV — Attribuzioni del Presidente

Art. 18 — Spetta al Presidente rappresentare la Casa di Riposo, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, in caso d'urgenza, sospendere per gravi motivi impiegati e salariati, riferendo poi al Consiglio.

Capo V — Avvertenze e norme generali

Art. 19 — I mandati di pagamento richiedono la firma del Presidente e del Segretario.

Art. 20 — Pianta organica, doveri e attribuzioni del personale sono stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 21 — Il servizio di Tesoreria è affidato a un Esattore nominato dal Consiglio oppure a un istituto bancario con sportello in Galugnano.

Art. 22 — Gli amministratori possono avvalersi dell'opera delle Suore e di un Cappellano.

Capo VI — Disposizioni finali

Art. 23 (norma transitoria) — All'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio in carica cessa dalle funzioni fino all'insediamento del nuovo, nominato ai sensi dell'art. 8; gli amministratori uscenti restano in carica fino ad allora.

Art. 24 — Per quanto non previsto si osservano gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e le disposizioni testamentarie del fondatore B. Dell'Anna.